Cinque punti per affrontare il caso Berlusconi – Ruby
Inizialmente mi ero ripromesso di non commentare la vicenda, troppo inquinata da false ed erronee informazioni, troppo chiacchierata dai sofisti e dai politici e infine subentra quell’italica strategia di dire: ma chi me lo fa fare ad intervenire.
Poi hai gli scrupoli di coscienza, non vuoi esser complice del disfattismo, non desideri avvalorare con il silenzio le manipolazioni informative, quindi affidi all’amica internet il tuo pensiero.
Il 19 mattina ho il sospetto della prima barbaria: ho notizia che in rete c’è il file dell’”invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini”, atto ex art. 375 cpp, notificato al primo ministro Silvio Berlusconi, penso ad uno scherzo – essendo atto riservato alle parti – ma nel pomeriggio è già nei canali di condivisione e da li a poco è linkato nel portale di un quotidiano.
Lo apro, lo leggo e resto sorpreso non solo perché autentico – le bufale spesso in rete sono ricorrenti – quanto per il fatto che nomi, cognomi, dati personali, utenze telefoniche e dati inerenti la localizzazione delle persone coinvolte nell’indagine sono chiaramente indicate.
Com’è possibile? Il buon editore non poteva celare i dati, non poteva nascondere l’età, le residenze delle persone coinvolte, soprattutto per coloro, che non risultano indagate?
Nessuno ha denunciato il tritacarne mediatico che in spregio all’art. 1 Codice privacy: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” ha portato tutti a conoscere i profili, le abitudini, i dati inerenti la salute delle persone coinvolte ma non indagate. Temo che ci ricordiamo della privacy solo quando riceviamo una telefonata il pomeriggio da un operatore che ci propone un nuovo piano telefonico, solo in questo caso siamo capaci di manifestare indignazione.
Scorro le 389 pagine, che come tutti gli atti di indagine non risultano facili nella lettura, intercettazioni trascritte, dati tecnici ed altro rischiano di far perdere il senso logico della narrazione.
Il giorno dopo scoppia il processo mediatico, le fonti informative utilizzano le tecniche di comunicazione che inducono a distrarre il cittadino, che alla fine per ogni minuto che passa è in bilico tra essere innocentista o colpevolista.
Nel processo mediatico il giudizio è collettivo, nessuno valuta le prove nella loro interezza, ci si basa su indizi e sulle informazioni interpretate e riportate dai giornali diversamente dal processo penale in cui le indagini sono attaccate dal difensore in ogni fase, spulciate e passate al setaccio al fine di renderle inefficaci, inconsistenti, vane.
E’ la tecnica difensiva, è il gioco delle parti che lo richiede, gioco che viene sempre regolato da un Giudice che al termine emetterà in “nome del Popolo italiano” la sentenza.
Oggi un vademecum di soli cinque punti mi sento di individuarlo per essere meno condizionati nel giudizio mediatico:
1) Il luogo intercettato sotto il profilo ambientale è solo una civile abitazione o anche la sede politica nonchè segreteria del primo ministro? Chiarito questo punto riusciamo a comprendere se le intercettazioni sono state più o meno legittime;
2) Comprendere che i reati contestati hanno una duplice natura: la concussione art. 317, 61 n. 2 c.p.che attiene la Pubblica Amministrazione ovvero aver indotto o indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità e il secondo capo contestato è afferente all’art. 81 cpp, 600 bis comma II l’aver compiuto atti sessuali con un minore degli anni diciotto a seguito di un più ampio disegno criminoso finalizzato allo sfruttamento della prostituzione minorile.
3) Infine ricordare che in base all’art.1 comma II Codice privacy “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”. Vuol dire che se riconosciamo al punto 1 la valenza politica del luogo, la protezione dettata dalla tutela dei dati si abbassa. Nel caso specifico una delle cariche più importanti dello Stato può avere una sua sfera personale o per l’alto privilegio conferito dal Popolo vedersela ridurre?
4) L’art 96 Costituzione afferma “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. La responsabilità penale è completata dalle leggi costituzionali n°1 e n°219 del 1989. Tali leggi prescrivono che l’autorizzazione prevista spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere: spetta al Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l’eccezionale gravità del reato.
5) Detto questo possiamo fare una ulteriore analisi, questa volta “morale” dettata dall’art. 54 della Costituzione che afferma: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
Bene, se siete arrivati sin qui spero che abbiate apprezzato il mio sforzo di non cadere in trappole politiche, bensì di attenermi strettamente al documento noto, di certo non sarete ancora in grado di dare un giudizio secondo diritto, ma certamente secondo equità e coscienza difendendovi dal bombardamento mediatico.
Siate corretti, sempre, ne abbiamo tutti bisogno per trovare sempre un attracco sicuro.