Fotografata in spiaggia al pericolo segue la tutela
Questo articolo è rivolto alle migliaia di ragazze che vengono fotografate o filmate in spiaggia senza aver dato il proprio consenso e scoprendo, pochi giorni dopo, la propria foto e magari i propri dati sul web.-
Il tema dell’usurpazione di immagine non solo è attuale quanto è sempre più diffuso a causa di tre fattori: la diffusione di apparecchiature digitali; il periodo vacanziero e infine la poca educazione di chi – all’insaputa del soggetto ripreso – scatta fotografie e le diffonde on line.
I pericoli più comuni di una illecita diffusione su Internet della vostra immagine sono il:
a) vedersi associare l’immagine ad un profilo falso su di un social network;
b) vedersi associare l’immagine ad un contesto di fatti e dati offensivi o diffamatori;
c) vedersi associare – questo è il caso più grave – l’immagine, il nome, il numero di cellulare ad un profilo presente su un portale di incontri a sfondo sessuale.
Che si tratti di scherzi di cattivo gusto, di dispetti o di rivalse sentimentali, si tratta sempre di condotte che rientrano nell’ambito dei reati e del risarcimento danni, quindi che siate fotografi amatoriali, ex innamorati o pseudo amici pensateci bene prima di porre in atto azioni che comportino pesanti conseguenze.
L’art. 10 del codice civile disciplina che “qualora l’immagine di una persona…sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
In relazione al diritto d’autore quest’ultimo, riconosciuto al fotografo, è sempre di rango minore rispetto al diritto all’immagine del soggetto fotografato tanto che nel contesto di norme a tutela dell’immagine, rientrano certamente gli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore, che rispettivamente prevedono che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Tuttavia, sempre nell’art. art. 97 si ribadisce che non occorre il consenso della persona ritratta quando l’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
In ogni caso il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
Possiamo affermare che la divulgazione della fotografia di un soggetto deve essere sempre associata alla finalità di soddisfare un interesse pubblico senza ledere i diritti personali e, qualora non si tratti di una persona nota, occorre sempre richiedere il consenso per la diffusione della fotografia.
Quindi attenzione se siete in spiaggia, per strada, in discoteca o ad una manifestazione pubblica la vostra immagine in primo piano è un elemento della vostra identità digitale e come tale dev’essere sempre protetta e tutelata, chiedete sempre quando vi accorgete di esser stati fotografati: il nome del fotografo e il motivo dello scatto e, qualora foste in grado di ottenerlo, chiedete la cancellazione della vostra immagine dal dispositivo.