L’eredità di Tiziana Cantone è una maggiore tutela giuridica
Una brutta storia, un tragico epilogo e una vita spezzata sono racchiusi in quel fascicolo, in quei centimetri di spessore, da alcuni giorni sulla mia scrivania.
L’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile è un provvedimento importante, emesso in sede di reclamo e pertanto non impugnabile in alcun modo, nemmeno attraverso l’art. 111 della Costituzione con ricorso alla Corte Suprema di Cassazione.
La notizia rimbalza sui media generalisti, tutti commentano più o meno inventando o riferendo elementi di causa, Facebook immediatamente diffonde un comunicato con un suo portavoce: “Accogliamo questa decisione perché chiarisce che gli ‘hosting providers’ non sono tenuti al monitoraggio proattivo dei contenuti. Non tolleriamo contenuti che mostrino nudità o prendano di mira le persone per denigrarle. Contenuti come questi vengono rimossi non appena ne veniamo a conoscenza. Siamo profondamente addolorati per la tragica morte di Tiziana e confermiamo il nostro impegno a lavorare con autorità locali, esperti e Ong per evitare che accada di nuovo accettiamo il provvedimento”.
Bene prendo atto che Facebook accetti la decisione, ma come potrebbe contestarla non potendo fare appello?
Ma qual è l’elemento dirompente di questa ordinanza?
Il Tribunale campano ribadisce che il gestore della piattaforma non ha un potere di controllo preventivo sulle informazioni pubblicate, tuttavia per la prima volta un organo di giustizia afferma che lo stesso gestore è tenuto ad eliminare dei contenuti illeciti, su richiesta dell’interessato senza attendere un preciso ordine dell’Autorità amministrativa o giudiziaria.
Questo indirizzo apre, nella pratica, sconfinati territori di applicazione:
- “potrò chiedere a Facebook, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, di rimuovere un post che mi offende?”;
- “potrò chiedere a Facebook, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, di rimuovere l’immagine che mi denigra?”;
- “potrò chiedere a Facebook, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, di rimuovere il video carpito senza il mio consenso e diffuso sulla piattaforma?”
Tutti interrogativi validi ma a cui occorrerà fare dei distinguo al fine di bilanciare la libertà di espressione altrui.
Nel caso di Tiziana Cantone, i video erano in violazione dello stesso regolamento di Facebook, pertanto senza alcun dubbio si può affermare che non solo dovevano esser tolti senza indugio ma si dovevano porre tutte le misure affinché non venissero ripubblicati e se pubblicati, immediatamente rimossi attraverso il monitoraggio del gestore della piattaforma.
Nuovi sfide: giuridiche, organizzative e tecnologiche si prospettano per il social network più diffuso nel mondo occidentale al fine di ridare dignità e credibilità alla piattaforma, più volte messa in discussione.
Questa è l’eredità che ci lascia Tiziana e quando si parla di diritti non si può che condividere il valore, Se il social network in futuro sarà più attento ai diritti così come lo è per la raccolta pubblicitaria la battaglia sarà vinta.
“internet è per tutti, non tutti sono per internet”