La Carta Etica Digitale (Venezia 25 ottobre 2009)
CARTA ETICA DIGITALE
Venezia 25 ottobre 2009
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Art.1 (Opportunità)
A chiunque deve essere universalmente garantita l’opportunità di accedere ad Internet per la diffusione del proprio libero pensiero.
Art.2 (Sviluppo)
I Governi favoriscono l’accesso locale ad Internet quale sviluppo democratico della Societa’ dell’Informazione.
Art.3 (Promozione)
I Governi sostengono l’utilizzo di Internet sviluppando procedure di amministrazione che assicurino trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti tra Stato e cittadino.
Art.4 (Rispetto)
Chiunque nell’utilizzo di Internet e’ chiamato al rispetto della risorsa tecnologica nell’interesse proprio e della collettività.
Art.5 (Verifica)
Chiunque nella diffusione di informazioni deve accertare, prima delle divulgazione delle stesse, l’attendibilità della fonte.
Art.6 (Segreto)
Chiunque condivide informazioni in Internet è tenuto a riportare la fonte di provenienza, nel caso la notizia sia frutto di autonoma attività provvede all’accertamento e alla conservazione della fonte che potrà essere resa pubblica solo su richiesta dell’autorità giudiziaria.
Art.7 (Anonimato)
Chiunque può ricorrere a sistemi di informazione anonima qualora il Governo del proprio Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo.
Art.8 (Compilazione)
Chiunque scrive, diffonde o esegue consapevolmente un codice o un algoritmo informatico deve operare ogni cautela per il rispetto dei diritti personali e patrimoniali altrui.
Art.9 (Standard)
Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve operare al fine di favorire l’interoperabilità dei sistemi.
Art.10 (Gratuità)
Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza deve essere agevolato secondo il principio di sussidiarietà.