Parlamento, privacy ed escort
Sembra che in questo momento l’italiano sia colto da “escort fobia”, che si manifesta nel desiderio irrefrenabile di entrare in contatto con queste imprenditrici esentasse che offrono servizi sessuali e piacevoli momenti di intrattenimento.
Non le chiamate zoccole, sareste offensivi, in quanto i servizi che offrono sono raffinati e di alto prestigio.
Ora mettiamo da parte l’ironia e osserviamo l’ultimo caso che aggiunge popolarità alla già raffinata classe parlamentare.
Dopo le risse, gli sputi, le corde con il cappio, le mortadelle e gli sfottò ora si manifesta l’ennesima figuraccia posta da un parlamentare che, esperto di tecnologia (in caso contrario non avrebbe un iPad al seguito) opera sugli scranni del Parlamento visionando una catalogo di escort e magari, non sappiamo, per scegliere un servizio di alta professionalità.
Alcuni attenti osservatori hanno affermato che è un comportamento non consono all’alto Ufficio di rappresentanza del Popolo e che la fotografia è giustificata.
Purtroppo hanno torto perché la macchina fotografica con cui è stata scattata la foto è di elevata prestazione ottica e quindi il buon cittadino, chiamato all’alto compito parlamentare, è innocente, vittima in per violazione della sua riservatezza e la sua privacy.
Un tempo e per pochi mesi tra il 2009-2010 l’art. 1 comma 2 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha previsto che: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.
E’ evidente che questo articolo ponesse sotto lo schiaffo gli amministratori pubblici e qui la provvidenziale soluzione!
Con la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 – Suppl. Ordinario n.243) Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010 l’articolo castigatore è stato abrogato.
Voi penserete ma che c’entra l’abrogazione nel contesto di questa legge? Non lo so, ma altro posto si vede che non c’era!
Nella revisione in peius, è stato aggiunto all’art.19 comma 3-bis: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d).
Riassumendo il parlamentare è sicuramente uno che si è distratto durante il suo compito e quindi moralmente sanzionabile, l’averlo fotografato con lo schermo che ritrae “donnine nude” costituisce violazione della sua privacy.
Il parlamentare è sul luogo di lavoro, quindi sono vietati i controlli per l’art.4 dello Statuto dei lavoratori.
“Ma è li per lavorare per Noi”, direte
“Uffa, siete proprio pignoli e polemici!”